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Contratti bancari - Deposito bancario - Di denaro - A risparmio – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4542 del 14/04/1992

Libretto di deposito a risparmio - Legittimazione del possessore - Libretto al portatore - Dazione in pegno - Creditore pignoratizio - Poteri - Diritto di proprietà del titolo - Configurabilità - Esclusione - Legittimazione ad agire nei confronti dei terzi - Ammissibilità - Azione basata sul rapporto di pegno - Prova del rapporto - Onere del creditore portatore del titolo - Mezzi.

 L'assoggettamento del libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore alle regole della circolazione dei titoli di credito è limitata, da un lato, dall'opponibilità, nei rapporti fra "tradens e accipiens", delle eccezioni nascenti dal rapporto causale sottostante e, dall'altro lato, dal fatto che l'attribuzione a quest'ultimo dei poteri relativi alla titolarità del diritto può essere incompatibile con tale rapporto, in forza del quale è avvenuta la "traditio" del documento. Ne consegue che, qualora il libretto sia stato consegnato in pegno all'attuale portatore e questi agisca nell'ambito di tale specifica causa di consegna, il portatore medesimo deve fornire la prova di siffatto rapporto - che, quando il credito garantito dal pegno eccede la somma di lire cinquemila, richiede forma scritta "ad substantiam", contenente l'indicazione sia del credito sia della cosa data in pegno, comportando il difetto, o di tale forma o di queste indicazioni, l'esclusione della prelazione per l'intero credito e non soltanto per la parte che eccede la predetta somma - e, pur essendo legittimato ad agire nei confronti dei terzi, non può ritenersi titolare del diritto di proprietà del titolo, avendo soltanto il potere di esercitare il diritto in esso incorporato in nome del soggetto formalmente investito.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4542 del 14/04/1992