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l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo

l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 30 giugno 2009 (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008 , n. 158 Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali)

l'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio   per finita locazione degli immobili adibiti  ad  uso  abitativo,   gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi  dell'articolo  22-ter   del  decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  e'  ulteriormente   differita al 30 giugno 2009 (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008 , n. 158 Misure  urgenti  per  contenere  il  disagio abitativo di particolari categorie sociali)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di ulteriormente garantire  il  contenimento  del  disagio  abitativo   relativamente a particolari  categorie sociali di conduttori assoggettati a procedure esecutive  di rilascio nei comuni capoluogo delle aree metropolitane, nonche' nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  ridurre  il  disagio   abitativo  e di favorire il passaggio  da  casa  a  casa   per  le  particolari  categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9,  in  attesa  della   realizzazione  delle misure e degli interventi previsti   dal    Piano   nazionale   di  edilizia  abitativa   di  cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei   provvedimenti  di  rilascio  per finita locazione degli immobili adibiti  ad  uso  abitativo,  gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi  dell'articolo  22-ter  del  decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  e'   ulteriormente  differita al 30 giugno 2009, limitatamente ai comuni  di   cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005,  n.   86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.

  2.  Fino  alla  scadenza  del  termine  di   cui  al comma 1 trovano applicazione  le  disposizioni   dell'articolo  1,  commi 2, 4, 5 e 6, della  legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonche' i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.

  3.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione   del presente articolo,  valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni  di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo   10, comma 5,  del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre  2004,  n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  4.   Il   Ministro   dell'economia  e   delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione   dei  provvedimenti   correttivi  di  cui  all'articolo 11-ter,  comma 7,  della   legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni.   Il    Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri   decreti,  le  occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 2.
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 20 ottobre 2008
                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,   Presidente  del  Consiglio dei Ministri
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                              Alfano, Ministro della giustizia Tremonti,   Ministro   dell'economia  e   delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano