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Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - disposizioni processuali - controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - morosità del con

Morosità del conduttore - Termine di grazia ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 - Scadenza del termine concesso in giorno festivo - Norme applicabili - Fondamento - Natura sostanziale del termine di pagamento nella sanatoria - Conseguenze sul piano processuale.

Nel caso in cui sia concesso termine di grazia ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 e il termine scada in giorno festivo, si applicano le regole dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., in correlazione sistematica con gli artt. 1185 e 1187 cod. civ., stante la natura sostanziale di tale termine, che elide "ope legis" l'effetto proprio dell'inadempimento esistente, sicché la proroga del termine, pur prevista dalla norma processuale, non contiene una limitazione "ad horas" del "dies ad quem", come si desume dalla disciplina generale dettata dal codice civile. Ne consegue che, nel caso in cui sia stata negata l'ordinanza provvisoria di rilascio per la morosità e sia stato disposto il prosieguo del giudizio per l'esame del merito, in relazione alla domanda di risoluzione ed alla riconvenzionale ritualmente proposta, il giudice della successiva fase di merito deve esaminare il tempestivo pagamento effettuato nel giorno successivo a quello festivo, entro lo spirare di tale giorno (entro le ore 24), anche a mezzo di vaglia postale, se tale mezzo non sia stato espressamente contestato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 16/05/2008