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successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 01/04/2008

Natura - Oggetto - Legittimazione attiva e passiva - Litisconsorzio necessario nei confronti di terzi pretesi eredi rimasti estranei al processo - Insussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 01/04/2008

Nell'azione di petizione dell'eredità - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione; pertanto, non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro, rimasto estraneo al processo, si ritenga o sia stato indicato come vero erede.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 01/04/2008