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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - chiamato possessore di beni erri - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18534 del 03/09/2007

Debiti erri - Soggetto passivo - Chiamato all'eredità nel possesso di beni erri - Esclusione - Fondamento - Domanda di pagamento di debito errio nei suoi confronti - Onere di resistere per evitare la condanna al pagamento del debito - Sussistenza - Mancata resistenza - Formazione del giudicato di condanna - Conseguenze - Successiva rinuncia all'eredità - Irrilevanza con conseguente rigetto dell'opposizione esecutiva diretta a far valere tale sopravvenuta circostanza.

In tema di debiti erri, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni erri (art. 486 cod. civ.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'erndo, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito errio. Quando, però, detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un'altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione, anche ai fini dell'allegazione della sopravvenuta rinuncia all'eredità (fattispecie in cui il chiamato all'eredità, nei cui confronti era stato emesso decreto ingiuntivo per il pagamento di quota di un debito errio, non aveva proposto opposizione e solo dopo la scadenza del termine dell'opposizione stessa, aveva rinunziato all'eredità proponendo opposizione a precetto).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18534 del 03/09/2007