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Subordinazione della prosecuzione del procedimento all'anticipazione delle spese prevedibili – Cass. n. 3259/2022

Arbitrato - arbitri – compenso - Subordinazione della prosecuzione del procedimento all'anticipazione delle spese prevedibili - Omesso versamento - Scioglimento "ipso iure" del vicolo derivante dalla convenzione di arbitrato - Dichiarazione degli arbitri - Necessità - Esclusione.

 

In tema di arbitrato rituale, nel caso di subordinazione, da parte degli arbitri, della prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, il mancato versamento del fondo spese nel termine fissato determina "ipso iure", ex art. 816 septies c.p.c., lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, limitatamente alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, non necessitando alcuna dichiarazione in tal senso degli arbitri.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3259 del 02/02/2022 (Rv. 664037 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_816

 

Corte

Cassazione

3259

2022