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Inesistenza della clausola compromissoria – Cass. n. 2066/2022

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Inesistenza della clausola compromissoria - Sanabilità della carenza di potere degli arbitri in relazione al successivo comportamento delle parti - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di arbitrato rituale, in caso di clausola compromissoria inesistente il successivo comportamento delle parti non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione aii'art. 817 c.p.c., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere, e dovendo escludersi la possibilità di una sua applicazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2066 del 25/01/2022 (Rv. 663944 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_817, Cod_Proc_Civ_art_829

 

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Cassazione

2066

2022