Skip to main content

Arbitrato - arbitri - accettazione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2127 del 29/07/1963

Inizio del rapporto processuale e della decorrenza del termine per la decisione.*

Nel giudizio arbitrale e l'accettazione da parte degli arbitri che investe costoro della potesta di decidere la controversia sottoposta al loro giudizio e che da quindi il via a tutta la loro attivita processuale e giurisdizionale, entro un termine che, per l'art 820 cod proc civ, decorre proprio da tale accettazione. Precedentemente a questa, non e possibile parlare di instaurazione del rapporto processuale, dal momento che non esiste ancora l'organo giudicante.*

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2127 del 29/07/1963