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stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - diritto di cronaca

Efficacia scriminante - Condizioni - Verità putativa della notizia - Sufficienza - Conseguenze in tema di riparto dell'onere della prova.


La responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile.


Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9458 del 18/04/2013