Skip to main content

Maltrattamenti in pregiudizio della propria compagna – omissione degli obblighi di assistenza familiare in danno del figlio minorenne

21 marzo 2010 - Maltrattamenti in pregiudizio della propria compagna – omissione degli obblighi di assistenza familiare in danno del figlio minorenne - articolo 572 c.p. - articolo 570 c.p. - esclusa la configurabilita' del reato di maltrattamenti in famiglia in comprovato difetto delle condizioni intersoggettive enunciate nella norma tra la posizione dell'imputato e quella della vittima (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 24 febbraio 2010, n. 7367)

Maltrattamenti in pregiudizio della propria compagna - omissione degli obblighi di assistenza familiare in danno del figlio minorenne - articolo 572 c.p. - articolo 570 c.p. - esclusa la configurabilita' del reato di maltrattamenti in famiglia in comprovato difetto delle condizioni intersoggettive enunciate nella norma tra la posizione dell'imputato e quella della vittima (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 24 febbraio 2010, n. 7367)

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 24 febbraio 2010, n. 7367


OSSERVA

Sull'appello proposto da PE. VI. avverso la sentenza in data 21.9.2007 del Tribunale monocratico di Napoli, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di maltrattamenti in pregiudizio della propria compagna Bu. Lu. ex articolo 572 c.p., e di omissione degli obblighi di assistenza familiare in danno del figlio minorenne Ge. a cui faceva mancare i mezzi di sussistenza ex articolo 570 c.p. e, unificati in continuazione tali reati, concessegli le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, pena condonata, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 15.10.2008, in riforma del giudizio di 1 grado, assolveva l'imputato dal reato di maltrattamenti perche' il fatto non sussiste, confermando nel resto e rideterminando la pena per la residua imputazione nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo, a motivi del gravame, la violazione di legge in relazione agli articoli 594, 531, 582 e 612 c.p., posto che la Corte territoriale, pur evidenziando l'insussistenza nel caso de quo, di una convivenza di fatto idonea a consentire l'identificazione soggettiva del reato di cui all'articolo 572 c.p., avrebbe dovuto pronunciarsi in merito a quelle condotte che, se pur contestate in fatto in maniera unitaria sub specie dell'articolo cit.. Rivenivano penalmente rilevanti qualora non piu' assorbite nella condotta di maltrattamenti, il che non avrebbe violato ne' il principio di correlazione, stante l'enunciazione in contestazione dei fatti rilevanti, ne' della reformatio in peius, perche' si sarebbe operata solo una diversa qualificazione dei fatti, una volta escluso l'assorbimento di questi nell'unica condotta di maltrattamenti. Si segnalava, inoltre, che per i fatti anzidetti, procedibili a querela, sussisteva l'istanza punitiva della persona offesa, come, del resto, emergente dalla stessa sentenza di 1 grado.

Il ricorso e' fondato e va accolto.

Come esattamente argomentato dall'Ufficio ricorrente, una volta esclusa la configurabilita' del reato di maltrattamenti in famiglia in comprovato difetto delle condizioni intersoggettive enunciate nella norma tra la posizione dell'imputato e quella della vittima, resta il fatto che la condotta contestata nella sua materialita' in danno di tale vittima integra i reati di cui e' cenno nel ricorso, peraltro perseguibili a querela che risulta tempestivamente e specificatamente proposta dalla p.o. Bu. Lu. , come correttamente segnalato nel ricorso e riconosciuto dalla stessa sentenza di 1 grado (cfr. foll. 2 - 3 - 4 - 5).

Cio' posto, fermo restando che i fatti di ingiuria, lesioni, percosse e minacce in cui si e' articolata nel tempo la condotta dell'imputato in danno della compagna risultano esplicitamente segnalati nel capo di imputazione sub a) e che non e' ravvisabile una reformatio in peius, stante la sola "riqualificazione" in punto di diritto della stessa condotta, s'impone in accoglimento del ricorso del PG, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sui capi impugnati.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sui capi impugnati.