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Minaccia - frase minacciosa - Il senso «figurato» della volgarita'

Minaccia - frase minacciosa - Il senso «figurato» della volgarita' (anche pesante) non è una minaccia

Minaccia - frase minacciosa - Il senso «figurato» della volgarità (anche pesante) non è una minaccia (Cassazione – Sezione quinta penale (cc) – sentenza 17 giugno-8 luglio 2003, n. 25916)

Motivi della decisione

In seguito a querela di Dino Axxxxxxxx e Flavia Fxxxxxxx, amministratori della Fitist Security srl, il Tribunale di Fano dichiarò la guardia giurata Guido Gxxxxxxx colpevole del delitto di diffamazione ai danni dei due querelanti, suoi datori di lavoro, per avere incaricato due suoi colleghi di riferire alle persone offese che egli era sindacalista della Cisnal, e avrebbe loro “spaccato il culo”.

La Corte d’appello di Ancona, adita dall’imputato, assolse Guido Gxxxxxxx dall’imputazione di minaccia, così modificato l’originario addebito di diffamazione, ritenendo che il fatto non costituisca reato, perché l’imputato, destinatario di ritorsioni sindacali da parte dei suoi datori di lavoro, intendeva solo dire di essere pronto a una lotta sindacale anche aspra, ma pur sempre legittima, e aveva cosi’ reagito alle discriminazioni di cui era stato vittima da quando aveva cambiato organizzazione sindacale, sicché la sua pur colorita affermazione non era idonea a turbare la libertà psichica dei soggetti passivi, che l’avevano utilizzata solo per tentare ancora una volta di sbarazzarsi di un sindacalista scomodo.

Ricorrono per cassazione il Pm e le parti civili.

I ricorrenti deducono vizi di motivazione e violazione di legge, contestando in primo luogo che dall’istruttoria dibattimentale fosse emersa la prova di ritorsioni sindacali ai danni dell’imputato. Censurano poi l’interpretazione benevola prospettata dai giudici d’appello della frese minacciosa pronunciata dall’imputato.

I ricorso sono inammissibili, per violazione dell’articolo 606 Cpp, nella parte in cui deducono vizi di motivazione non desumibili dal testo della sentenza impugnata, auspicando un diretto esame dei dati probatori da parte di questa Corte. Sono infondati nella parte in cui censurano la interpretazione della frase controversa prospettata dalla Corte d’appello.

Nel linguaggio comune, invero, la minaccia di “spaccare il culo” a qualcuno non viene certamente intesa alla lettera, ma assume un significato evocativo di una dura sanzione o, comunque, reazione, la cui specifica natura dipende dal contesto dei rapporti nei quali un tal volgare, ma pur sempre solo figurato, linguaggio si inserisce.

Nel caso in esame il rapporto tra l’attività sindacale di Guido Gxxxxxxx e la sua frase minacciosa è manifestato e indiscusso, perché l’imputato affermò che proprio in quanto sindacalista della Cisnal avrebbe “spaccato il culo” ai suoi datori di lavoro. Sicché non è certo priva di plausibilità l’interpretazione che di quella frase diede la Corte d’appello, ritenendola riferita solo alla durezza del confronto sindacale, anche se i giudici anconetani finirono per dare una gratuita e inopportuna coloritura di polemica politica al loro argomentare, quando affermarono che i querelanti avevano preso a pretesto quella frase solo per tentare di sbarazzarsi di un sindacalista divenuto scomodo per essere passato dall’uno all’altra organizzazione sindacale.

Nel rigettare i ricorsi, le parti civili vanno condannate al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e condanna le parti civili Axxxxxxxx e Fxxxxxxx al pagamento delle spese del procedimento.