Skip to main content

Filiazione naturale - violazione degli obblighi gravanti sul genitore che non abbia riconosciuto il figlio

Famiglia - filiazione naturale - violazione degli obblighi gravanti sul genitore che non abbia riconosciuto il figlio - obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale - sussistenza - Corte di Cassazione: Sentenza n. 5652 del 10 aprile 2012 (dal sito web della corte di cassazione)

Famiglia - filiazione naturale - violazione degli obblighi gravanti sul genitore che non abbia riconosciuto il figlio -


obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale - sussistenza - Corte di Cassazione: Sentenza n. 5652 del 10 aprile 2012 (dal sito web della corte di cassazione)

La Corte ha affermato il principio secondo cui la violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario costituzionalmente garantiti (art. 2 e 30 Cost.), comporta la sussistenza di un illecito civile, trovando l’illecito endofamiliare sanzione non soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma anche nell’obbligo di risarcimento dei danni non patrimoniali, sancito dall’art. 2059 cod. civ.
In particolare, il disinteresse dimostrato verso il figlio dal genitore naturale, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina un vulnus dalle conseguenze rimarchevoli ed ineliminabili a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano tutela nella Carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento.
Né la pronuncia di riconoscimento della paternità naturale o la proposizione della relativa domanda costituiscono presupposti della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione, in quanto l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio sorge con la nascita del medesimo.

Corte di Cassazione: Sentenza n. 5652 del 10 aprile 2012 (dal sito web della corte di cassazione)

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it