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Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - comparti edificatori – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11190 del 04/07/2012

Comparto edificatorio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150 del 1942 e dell'art. 870 cod. civ - Convenzione tra l'amministrazione comunale e i singoli proprietari - Effetti - Regime giuridico dei beni compresi nel comparto - Limiti alla libera disponibilità degli immobili - Esclusione.

La costituzione di un comparto edificatorio, ai sensi dell'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 870 cod. civ., non ha alcuna incidenza sul regime giuridico dei beni che ne fanno parte, i quali rimangono in proprietà dei singoli consorziati, determinando, piuttosto, vincoli relativi alla destinazione urbanistica, imposti in funzione dell'edificazione e della trasformazione dell'intera lottizzazione o dei singoli lotti. L'amministrazione comunale, pertanto, prescrive unicamente ai singoli proprietari, soli o riuniti in consorzio, di realizzare le opere di sistemazione del comparto edificatorio, onde evitare l'espropriazione delle aree, ma tale funzione non limita il diritto dei comproprietari di disporre dei loro immobili durante il tempo occorrente per la realizzazione delle medesime opere.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11190 del 04/07/2012