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Obbligazioni - Adempimento - Pagamento con titoli di credito

Civile - Obbligazioni - Adempimento - Pagamento con titoli di credito Mandato conferito da un istituto previdenziale ad una banca per il pagamento dei ratei pensionistici tramite emissione e spedizione di assegni - Pagamento del titolo a persona diversa dal prenditore - Liberazione dell'istituto verso il pensionato - Esclusione - Rivalsa dell'istituto verso la banca - L'istituto previdenziale, che abbia incaricato una banca di emettere e spedire assegni circolari per ratei pensionistici, si libera solo quando il pensionato creditore acquista la disponibilità giuridica della somma di denaro. Ne consegue che il pagamento del titolo a persona diversa non estingue il debito per il rateo corrispondente, che l'istituto deve ugualmente erogare, salva rivalsa nei confronti della banca, se venuta meno alla diligenza del mandatario. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 572 del 17/01/2012

Civile - Obbligazioni - Adempimento - Pagamento con titoli di credito


Mandato conferito da un istituto previdenziale ad una banca per il pagamento dei ratei pensionistici tramite emissione e spedizione di assegni - Pagamento del titolo a persona diversa dal prenditore - Liberazione dell'istituto verso il pensionato - Esclusione - Rivalsa dell'istituto verso la banca - L'istituto previdenziale, che abbia incaricato una banca di emettere e spedire assegni circolari per ratei pensionistici, si libera solo quando il pensionato creditore acquista la disponibilità giuridica della somma di denaro. Ne consegue che il pagamento del titolo a persona diversa non estingue il debito per il rateo corrispondente, che l'istituto deve ugualmente erogare, salva rivalsa nei confronti della banca, se venuta meno alla diligenza del mandatario. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 572 del 17/01/2012

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 572 del 17/01/2012

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1188, 1269,1703 e ss. c.c., censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto estinta l'obbligazione gravante sull'INPS con il mero conferimento dell'incarico alla banca di provvedere al pagamento del rateo pensionistico. Assume il ricorrente che il conferimento dell'incarico alla banca non ha prodotto alcun effetto liberatorio per l'INPS, posto che l'obbligazione si estingue solo con il pagamento. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto, ex art. 366- bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
6. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 e degli artt. 1269 e 1703 c.c., si duole il ricorrente che i giudici del gravame abbiano affermato la responsabilità della banca, laddove la citata disposizione del R.D. n. 1736 non esclude la responsabilità del debitore nei confronti del creditore e l'INPS, mandante, avrebbe potuto far valere la responsabilità per violazione dell'incarico conferito e per il pagamento a persona non legittimata, nei confronti sia della banca mandataria sia della banca ove l'assegno sarebbe stato negoziato. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.
7. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contesta l'efficacia probatoria attribuita dalla corte di merito ai tabulati dell'archivio informatico dell'INPS.
8. La Corte ritiene il primo motivo fondato e meritevole di accoglimento.
9. Incontroverso che il titolo di credito del quale si discute sia stato regolarmente emesso a favore del pensionato ed incassato da persona ignota, ciò comporta, con tutta evidenza, che il rateo pensionistico spettante al Fienga, per il mese di agosto del 1998, non sia stato dal pensionato percepito.
10. Per la Corte territoriale l'INPS ha adempiuto l'obbligazione di pagamento a carico dell'istituto e a tale conclusione è giunta la Corte di merito muovendo dal rilievo secondo cui l'obbligazione de qua si è estinta con il conferimento, alla Banca mandataria, dell'incarico di provvedere al pagamento a mezzo di assegno da inviare al domicilio dell'avente diritto, onde al di là di questo ambito l'istituto di previdenza non va ritenuto responsabile della mancata percezione del rateo pensionistico.
11. L'opzione ermeneutica seguita dai Giudici del gravame, incentrata sull'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale nei confronti del pensionato, creditore della prestazione pensionistica, con il mero conferimento a terzi, del mandato di pagamento, ad avviso della Corte non si appalesa conforme ai principi che governano l'adempimento delle obbligazioni. 12. Invero, nelle obbligazioni pecuniarie l'estinzione satisfattiva dell'obbligazione può avvenire solo con il pagamento e l'effetto liberatorio per il debitore che si avvalga della facoltà di pagare mediante consegna di assegno circolare si verifica quando il creditore acquista, concretamente, la disponibilità giuridica della somma di denaro (v., ex multis, Cass., SU, 26617/2007). 13. L'estinzione satisfattiva dell'obbligazione dell'INPS nei confronti del debitore va, dunque, raccordata alla disponibilità giuridica della somma di denaro acquisita dal creditore, solo in tal momento potendo ritenersi l'INPS esonerato da responsabilità per inadempimento nei confronti del debitore.
14. La peculiare modalità di estinzione dell'obbligazione dell'istituto pubblico di previdenza, attraverso l'emissione, da parte degli istituti di credito mandatati, di titoli portanti le somme dovute per ratei pensionistici, non snatura o muta, per l'INPS, il momento estintivo dell'obbligazione nei confronti del creditore, che comunque si sostanzia nel pagamento della somma dovuta per il predetto titolo e portata dal titolo.
15. Il mandato conferito dall'INPS all'istituto di credito non si esaurisce nella sola emissione dei titoli, ma ovviamente abbraccia anche la fase del relativo pagamento, rispondendo ciò anche al precipuo interesse del mandante di ottenere, così, l'effetto liberatorio nei riguardi dei pensionati suoi creditori. Il connesso dovere di protezione dell'altro contraente comporta che la banca emittente non possa esimersi dall'operare con la necessaria diligenza anche nella fase del pagamento degli assegni, da essa medesima emessi per incarico dell'INPS.
16. La responsabilità dell'istituto di credito va riconosciuta nei confronti dell'INPS, con riferimento alla negoziazione dei titoli, per aver consentito l'incasso degli assegni a persone diverse dai prenditori (v., al riguardo, Cass. 11961/2003), ma nessuna responsabilità può affermarsi dell'istituto di credito nei confronti del pensionato come, invece, i Giudice del gravame hanno evidenziato.
17. Invero, la responsabilità dell'istituto di credito attiene al diverso piano del rapporto obbligatorio tra istituto ed Inps, rientrante nello schema del mandante, nel cui ambito rientra la valutazione della condotta del mandatario, onde stabilire se sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante (artt. 1176 e 1710 c.c.).
18. Piuttosto, l'ostacolo intervenuto all'adempimento satisfattivo dell'obbligazione dell'INPS avrebbe potuto e dovuto essere oggetto, da parte dell'istituto previdenziale, di azione di rivalsa nei confronti del mandatario, venuto meno alle obbligazioni nei confronti del mandante, o di chiamata in garanzia del mandatario nel giudizio promosso dal creditore della prestazione pensionistica nei confronti dell'INPS.
19. Ne consegue che è errata in diritto la sentenza impugnata allorché ha ritenuto che il debitore (INPS) non fosse inadempiente, avendo operato con diligenza e ha valorizzato, nell'or argomentativo, esclusivamente la condotta negligente della banca, ove il titolo è stato negoziato, per aver effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal soggetto legittimato ed effettivo beneficiario (Fienga Andrea).
20. I restanti motivi vanno dichiarati assorbiti.
21. Ne consegue la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, accoglie la domanda, proposta da Fienga Andrea.
22. Il regolamento delle spese dell'intero giudizio di cassazione si uniforma al criterio della soccombenza e la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta da Fienga Andrea con l'atto introduttivo. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in Euro 500,00 per onorari, Euro 300,00 per diritti, Euro 20,00 per esborsi; del secondo grado, liquidate in Euro 600,00 per onorati, Euro 300,00 per diritti, Euro 20,00 per esborsi; del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00 per onorari, oltre 40,00 per esborsi, oltre, in ogni caso, IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it