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Notificazione - nullità - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9928 del 11/05/2005

Errore sulle generalità del destinatario contenuto nell'atto di citazione e nella relata di notifica - Nullità degli atti - Sussistenza - Condizioni - Incertezza assoluta sulla persona del destinatario - Necessità - Individuabilità della persona del destinatario dal contenuto degli atti - Nullità - Esclusione - Accertamento relativo del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

L'errore sulle generalità del convenuto, contenuto nella citazione nel giudizio di primo grado e nella relata di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9928 del 11/05/2005