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notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11332 del 30/05/2005

Assenza del destinatario - Persone possibili consegnatarie della copia dell'atto da notificare - Ordine di successione - Tassatività - Notificazione a mani del portiere - Omessa attestazione nella relata del mancato rinvenimento delle altre persone indicate nel secondo comma dell'art. 139 cod.proc.civ. - Nullità della notificazione - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11332 del 30/05/2005

In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 cod.proc.civ., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (nella specie la S. C. ha ritenuto la nullità - non sanata per mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato- della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Consiglio Nazionale Forense, nella cui relata l'ufficiale giudiziario attestava esclusivamente la consegna della copia "a mani" di persona qualificatasi per "portiere", senza dare atto delle altre attività svolte ai fini della notificazione dell'atto, antecedentemente alla consegna dello stesso al portiere).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11332 del 30/05/2005