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Impugnazioni - Morte della parte vitttoriosa - Conseguenze sulla notificazione dell'atto di Impugnazione

Impugnazioni - Morte della parte vitttoriosa - Conseguenze sulla notificazione dell'atto di Impugnazione - Ammissibilità della notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente - L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; peraltro, tale notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale) nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 330 del codice di rito. (Corte di Cassazione Sentenza n. 14699 del 18 giugno 2010 dal sito web della Corte di Cassazione)

Impugnazioni - Morte della parte vitttoriosa - Conseguenze sulla notificazione dell'atto di Impugnazione - Ammissibilità della notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente- L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; peraltro, tale notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale) nell'ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l'avvenuta notificazione, nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 330 del codice di rito. (Corte di Cassazione Sentenza n. 14699 del 18 giugno 2010 dal sito web della Corte di Cassazione)

Corte di Cassazione Sentenza n. 14699 del 18 giugno 2010 dal sito web della Corte di Cassazione

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