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CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010

Comparsa contenente domande riconvenzionali - Obbligo di notificazione al contumace - Sussistenza - Inottemperanza - Conseguenze - Nullità rilevabile solo su eccezione di parte.

Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010