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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006

Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare - Delega, anche verbale, dal soggetto legittimato ad altra persona - Ammissibilità - Omessa menzione nella relazione di notifica della persona effettuante la consegna o della sua qualità di incaricato del legittimato - Rilevanza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006

L'attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato, cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio (art. 137 cod.proc. civ.), essere affidata anche con semplice delega orale ad altra persona. In tal caso l'omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l'attività suddetta, ovvero la menzione dell'intervento di un soggetto diverso dal legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato dal legittimato, sono irrilevanti ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente effettuata la notificazione del ricorso per cassazione, effettuata su richiesta di un avvocato che nel giudizio d'appello aveva difeso la ricorrente).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006