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notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14436 del 22/06/2006

Inesistenza della notifica - Presupposti - Esorbitanza completa dallo schema legale degli atti di notificazione - Violazione di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione Inesistenza - Configurabilità - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fattispecie in tema di spedizione dell'avviso ex art. 140 cod. proc. civ. a numero civico erroneo. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14436 del 22/06/2006

La notificazione è giuridicamente inesistente solo nella ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge; nel caso, invece, in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione (come nell'ipotesi in cui la raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione sia stata inviata, anziché presso l'effettivo domicilio del destinatario, ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, ad un numero civico eroneo della stessa strada), la notificazione deve considerarsi nulla.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14436 del 22/06/2006