Skip to main content

espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014 bis

Immissioni intollerabili con durata "sine die" derivanti da opera pubblica - Indennizzo - Applicazione dell'art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Sussistenza - Operatività dell'art. 844 cod. civ. - Condizioni - Ai soli fini dell'accertamento del danno - Necessità - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014

All'indennizzo per l'irreversibile diminuzione del godimento di un immobile, per effetto di immissioni intollerabili che siano dovute ad un'opera pubblica ed alla attività pubblicistica ad essa connessa e che risultino di durata prevedibilmente "sine die", va applicata la disciplina dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ("ratione temporis" applicabile ed ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), e non l'art. 844 cod. civ., cui può farsi rinvio solo al fine dell'apprezzamento della intollerabilità delle immissioni, che ha carattere speciale rispetto a quella codicistica, in ragione della qualità pubblica dei soggetti che interferiscono con la proprietà e alla natura e finalità pubblicistica della attività posta in essere e, dunque, della riconducibilità della fattispecie alla dinamica delle relazioni autorità-libertà e non a quella dei rapporti tra privati.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014