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Contratti agrari - Diritto di prelazione e riscatto - prelazione

Fondo rustico - Nozione - Interpretazione estensiva - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità della disciplina ai terreni aventi solo in parte destinazione agricola - Fondamento - Prevalenza della zona agricola del fondo rispetto alla zona a destinazione urbana - Irrilevanza.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6572 del 14/03/2013

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6572 del 14/03/2013

 

In tema di prelazione agraria, il carattere eccezionale delle norme impedisce un'interpretazione estensiva del concetto di fondo rustico, agli effetti dell'art. 8, comma secondo, della legge 26 maggio 1965, n. 590, tale da comportare l'applicazione della relativa disciplina a quelle parti del terreno che abbiano destinazione edilizia, industriale o turistica, tradendosi, altrimenti, la stessa finalità dell'istituto, che è quella di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà contadina, per essere questa irrealizzabile rispetto alle porzioni aventi tali destinazioni, senza che abbia rilievo la prevalenza, per valore o per superficie, della zona agricola rispetto alla restante area.