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Contratti agrari - Prelazione e riscatto

Riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1538 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8545 del 29/05/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8545 del 29/05/2012

Se un fondo rustico, già oggetto di un preliminare di vendita a corpo, venga offerto in prelazione al proprietario confinante, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, alle medesime condizioni ivi pattuite, una volta che il diritto di prelazione sia stato esercitato, l'acquirente è tenuto al pagamento del prezzo così come determinato nel preliminare stesso, senza poterne invocare alcuna riduzione, nemmeno se la misura del fondo sia inferiore di oltre un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto, giacché all'esercizio del diritto di prelazione nel caso suddetto non si applica l'art. 1538 cod. civ..