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Provvedimento straniero di adozione piena di un minore – Cass. n. 9006/2021

Delibazione (giudizio di) - provvedimenti stranieri - Provvedimento straniero di adozione piena di un minore - Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. n. 218 del 1995 - Genitori adottanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Azione promossa da uno solo di essi - Intervento dell'altro nel giudizio di legittimità - Adesione piena alle difese del primo - Conseguenze - procedimento civile - litisconsorzio - necessario

Nel giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono litisconsorti necessari, poiché l'atto reca l'inscindibile riconoscimento dello "status" genitoriale di entrambi; tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del primo, consentendo di verificare l'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di effettività nel valutare l'esercizio e la lesione del diritto di difesa.

Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_383