Adozione all'estero di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile – Cass. n. 9006/2021
Delibazione (giudizio di) - provvedimenti stranieri - Adozione all'estero di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile - Rifiuto di trascrizione - Controversia - Competenza in unico grado della Corte d'appello - Condizioni - Fondamento. Stato civile - atti
La controversia che origina dal rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di trascrivere il provvedimento giurisdizionale straniero con cui è disposta l'adozione di un minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile deve essere trattata dalla Corte d'appello in unico grado, in applicazione dell'art. 67 della l. n. 218 del 1995, qualora entrambi gli adottanti risiedano all'estero e uno solo di essi sia cittadino italiano, poiché le leggi speciali sull'adozione, richiamate dall'art. 41 della legge cit., non si applicano in mancanza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 35 e 36 della l. n. 184 del 1983, né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e non in Italia, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze dell'ufficiale di stato civile.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 02)