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Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33790 del 04/12/2023 (Rv. 669486 - 01)

Premio - mancato pagamento - sospensione del contratto - Assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto - Mancato pagamento di premi successivi al primo - Sospensione dell'assicurazione opponibile anche ai terzi - Conseguenze - Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittima della strada - Legittimazione passiva - Sussistenza.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove l'assicurato non abbia pagato i premi, o ratei del premio, successivi al primo, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per le azioni risarcitorie correlate a sinistri occorsi durante la sospensione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33790 del 04/12/2023 (Rv. 669486 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1901