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Assicurazione - assicurazione contro i danni - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32660 del 23/11/2023 (Rv. 669521 - 01)

Clausola di regolazione del premio - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Inadempimento o inesatto adempimento - Conseguenze - Automatica sospensione o risoluzione del contratto ex art. 1901 c.c. - Esclusione - Previsione convenzionale in tal senso - Nullità - Fondamento.

Nei contratti di assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio, l'obbligazione di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili è diversa e autonoma rispetto a quella di pagamento del premio, sicché il relativo inadempimento (o inesatto adempimento) non produce automaticamente la sospensione o cessazione della garanzia assicurativa previste, con norma imperativa, dall'art. 1901 c.c., essendo a tal fine necessaria la valutazione in concreto della condotta esecutiva di buona fede delle parti e dell'importanza dell'inadempimento, funzionali a verificare se le variazioni non comunicate abbiano una rilevanza tale da aver comportato un'apprezzabile alterazione del rapporto di adeguatezza tra rischio e premio; ne consegue che la clausola convenzionale che, mediante richiamo all'art.1901 c.c. (o, come nella specie, la previsione espressa della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.), equipari le conseguenze della mancata comunicazione delle variazioni a quelle dell'omesso pagamento del premio incorre nella nullità di cui all'art. 1932, comma 1, c.c., siccome derogatoria della disciplina legale imperativa in senso meno favorevole all'assicurato, con conseguente sostituzione di diritto per mezzo di quest'ultima, ai sensi del secondo comma della disposizione citata.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32660 del 23/11/2023 (Rv. 669521 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1901, Cod_Civ_art_1932, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456