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Protezione internazionale - Cass. n. 14548/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Presupposti - Valutazione globale degli elementi di fatto - Dovere di cooperazione istruttoria - Necessità - Accertamento delle condizioni di salute del richiedente.

In tema di riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementi fattuali accertati, e non in maniera atomistica e frammentata. Ne consegue che nel caso in cui il ricorrente alleghi e documenti che le ragioni di fuga sono ascrivibili a motivi di salute, ove sia dedotta l'esistenza di postumi successivi all'esecuzione di un intervento chirurgico, il giudice non può limitarsi a riscontrarne l'esito positivo, deducendone implicitamente la guarigione, ma deve svolgere approfondimenti istruttori, anche officiosi, al fine di verificare la sussistenza di perduranti problematiche di salute.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020 (Rv. 658136 - 01)

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