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Protezione sussidiaria - Rischio effettivo di subire un danno grave da parte di privati - Cass. n. 14668/2020

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -Protezione sussidiaria - Rischio effettivo di subire un danno grave da parte di privati - Dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice - Credibilità racconto- Informazioni attuali sulle specifiche circostanza allegate dal richiedente - Necessità - Onere della prova a carico dell'istante- Esclusione - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, nel caso in cui il richiedente alleghi, mediante un racconto ritenuto credibile, di essere fuggito dal proprio Paese per sottrarsi a violenze e minacce da parte di una comunità antagonista rispetto a quella di appartenenza, lamentando altresì la mancata protezione da parte delle Autorità statali dalle violenze da lui subite, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad effettuare indagini aggiornate in ordine alla specifica situazione allegata, non essendo onere dell'istante provare tali circostanze. (nella specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che, pur ritenendo veritiero il racconto del ricorrente in ordine al rischio di subire violenze da parte della comunità Iguomon, per la sua appartenenza alla comunità Ikhenobo, si era limitato a consultare fonti di stampa risalenti al 2015-2016, senza aver effettuato alcuna indagine per accertarne l'attualità anche in relazione all'esistenza di un'efficace protezione statale).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14668 del 09/07/2020 (Rv. 658258 - 01)

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