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Espropriazione per pubblico interesse - Risarcimento del danno - Occupazione temporanea

Occupazione appropriativa - Per irreversibile trasformazione in pubblica strada - Diritto al risarcimento del danno - Fatti costitutivi - Individuazione - Fatti impeditivi - Onere di eccezione in senso stretto - Valore dell'area - Determinazione - Inclusione nelle zone di completamento del programma di fabbricazione - Incidenza sulla destinazione edificatoria del fondo - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8435 del 28/05/2012

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8435 del 28/05/2012

 

In tema di occupazione appropriativa, qualora l'attore deduca l'occupazione senza titolo del fondo di sua proprietà e l'irreversibile trasformazione dello stesso in strada pubblica, chiedendo la condanna dell'amministrazione occupante ed espropriante al pagamento del valore del bene, il giudice deve accertare, ai fini dell'accoglimento dell'istanza risarcitoria, la presenza della dichiarazione di pubblica utilità e la radicale trasformazione dell'immobile, mentre l'ente pubblico, che non contesti la mancata adozione del decreto di esproprio, ha l'onere di opporre, con tempestiva eccezione in senso stretto, le situazioni di fatto o gli atti giuridici idonei a paralizzare la domanda. Ai fini della determinazione del valore risarcibile, l'inclusione dell'area nelle zone di completamento del programma di fabbricazione del Comune non ne esclude la destinazione edificatoria, in quanto tale inclusione non ha carattere conformativo - al contrario della programmazione generale delle direttrici del territorio comunale destinate a viabilità ex art. 7 della legge n. 1150 del 1942 - ma carattere espropriativo, rientrando nelle previsioni particolari di cui all'art. 13 della medesima legge.