Skip to main content

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - espropriazioni speciali - espropriazioni parziali – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 26/03/2012

Perdita di valore della zona residua - Computo - Necessità - Determinazione dell'indennità - Criteri.

In tema di espropriazione parziale, qualora il giudice accerti che la parte residua del fondo, sia essa agricola o edificabile, sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obbiettivo (tale, cioè, da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale), e che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva) in modo negativo sulla parte residua, deve riconoscere al proprietario il diritto ad un'unica indennità, consistente nella differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 26/03/2012