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Assicurazioni sociali - prescrizione - delle prestazioni – Cass. 11928/2019

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Termine di prescrizione triennale - Pendenza del procedimento amministrativo - Sospensione - Fino alla conclusione del procedimento - Decorso dei termini previsti dall'art. 111, comma 3, d.P.R. n. 1124 del 1065 - Effetti.

Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore; ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11928 del 07/05/2019 (Rv. 653792 - 01)