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Assicurazioni sociali - contributi assicurativi - riscossione – Cass. 12025/2019

Omissioni contributive - Verbale di accertamento - Impugnazione - Iscrizione a ruolo in pendenza di impugnazione - Illegittimità - Opposizione a cartella - Interesse a far valere l'illegittimità - Esclusione - Ragioni.

In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo; ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019 (Rv. 653765 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 100 – Interesse ad agire