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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4619 del 11/04/2000

Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali - Pluralità di aziende facenti capo ad un unico imprenditore ma esercenti attività diverse - Diverso inquadramento previdenziale - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di inquadramento previdenziale delle imprese, sussiste il requisito dell'autonomia di due aziende facenti capo ad un unico imprenditore, ma esercenti attività diverse - con la conseguente possibilità di un duplice inquadramento - nel caso in cui le singole attività siano svolte per fini distinti, ciascuno dei quali non sia funzionalmente condizionato da quelli delle altre attività, e possa trovare una propria specifica realizzazione nel mercato.(Fattispecie relativa all'attività di gestione di un'azienda agricola da parte di un consorzio di bonifica).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4619 del 11/04/2000