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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Condono ex art. 4 legge n. 63 del 1993 – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3234 del 06/03/2001

Regolarizzazione di contributi evasi per mancata esposizione di retribuzioni sul libro paga - Contestuale sanatoria delle riduzioni contributive non spettanti - Esclusione - Sanatoria per effetto del successivo condono ex art. 1 legge n. 662 del 1996 - Ammissibilità - Fondamento.

La regolarizzazione dei contributi evasi per la mancata esposizione di retribuzioni sul libro paga, effettuata ex art. 4 D.L. 15 gennaio 1993 n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993 n. 63, non comporta altresì la sanatoria delle riduzioni contributive non spettanti, posto che detta norma, a differenza di precedenti analoghe sanatorie in materia contributiva che prevedevano una specifica previsione al riguardo, non prevede fra i benefici derivanti dal condono anche la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi nono e decimo, legge n. 389 del 1989, che escludevano le riduzioni contributive previste dal medesimo art. 6 nel caso di lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali, o denunciati con orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori al vero; riguardo a tali irregolarità, tuttavia, può trovare applicazione la sanatoria di cui all'art. 1, comma duecentotrentesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662, che, riguardando i debiti contributivi in atto al momento della sua entrata in vigore, e sino al termine finale del giugno 1996, si riferisce a tutti i debiti contributivi non estinti per qualsiasi causa estintiva dell'obbligazione contributiva (prescrizione, transazione, pagamento del condono).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3234 del 06/03/2001