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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17646 del 06/09/2016

Lavoro dipendente prestato all'estero - Determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi - Art. 48, comma 8 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini dell'individuazione della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione di lavoratori italiani che prestano attività lavorativa all'estero, deve aversi riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta e non alle retribuzioni convenzionali individuate con i d.m. richiamati dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 314 del 1987, conv. nella l. n. 398 del 1987, non essendo applicabile il comma 8 bis dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (poi divenuto 51 per effetto del d. lgs. n. 344 del 2003) introdotto dall'art. 36, comma 1, della l. n. 342 del 2000, che opera esclusivamente a fini fiscali e non incide sulla determinazione della retribuzione imponibile a fini contributivi.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17646 del 06/09/2016