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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18097 del 14/09/2016

Somme dovute a seguito di rinuncia ad un progetto lsu - Termine di decadenza previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e succ. modif. - Applicabilità - Azione giudiziaria iniziata dopo il suo decorso - Carenza delle indicazioni di cui al comma 5 dell'art. 47 cit. - Irrilevanza.

In tema di prestazioni previdenziali riconosciute a favore dei lavoratori socialmente utili, trova applicazione la decadenza annuale, prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992), che non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale, sicché, qualora l'azione giudiziaria sia iniziata decorso detto termine, risulta irrilevante l'omessa comunicazione all'interessato degli avvertimenti di cui al comma 5 del medesimo art. 47.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18097 del 14/09/2016