Skip to main content

procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - domanda - competenza – Cass. n. 17744/2013

Per territorio - Criterio - Ultima residenza comune dei coniugi - Applicabilità - Criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17744 del 19/07/2013

Ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, tale luogo deve essere identificato con l'ultima residenza comune, non potendosi ricorrere al foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17744 del 19/07/2013

 

_____________________________________

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

17744 

2013