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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17347 del 15/07/2013

Individuazione - Riferimento alla dipendenza aziendale - Nozione - Portata - Nucleo anche modesto di beni per l'esercizio dell'azienda - Rilevanza - Abitazione del lavoratore - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa ad attività di informatore medico scientifico.

Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 cod. proc. civ., deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il di lavora, potendo coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'abitazione di un informatore scientifico farmaceutico, dotata di un computer e di una stampante con rete "ADSL" e adibita a deposito di campioni e di materiale pubblicitario, potesse essere qualificata come dipendenza aziendale, essendo peraltro limitrofa all'ambito territoriale assegnato al lavoratore).

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17347 del 15/07/2013