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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – ricorso Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023 (Rv. 668130 - 01)

Deposito telematico del ricorso - Ricezione della RdAC - Definitivo consolidarsi del tempestivo deposito - Condizioni - Terza PEC segnalante "errore imprevisto" successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. e assenza della quarta PEC - Inerzia della parte sino al ricevimento del messaggio - Perfezionamento deposito - Esclusione.

In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante "errore imprevisto", successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023 (Rv. 668130 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_153