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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19175 del 06/07/2023 (Rv. 668113 - 01)

Giudizio di rinvio - procedimento - Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso - Pretermissione di litisconsorti necessari nel giudizio di merito - Rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell'intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell'avvenuta formazione della "res iudicata".

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19175 del 06/07/2023 (Rv. 668113 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102