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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012

Omesso esame di una domanda - Erronea interpretazione della domanda - Differenze - Rispettivi poteri della Corte di cassazione.

Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012