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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7998 del 21/05/2012

Appello in causa inscindibile - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di primo grado - Rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.

In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato, giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutino degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7998 del 21/05/2012