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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5391 del 05/03/2013

Azione ex art. 389 cod. proc. civ. - Valutazione della buona o mala fede dell'"accipiens" - Esclusione - Conseguenze.

L'azione proposta a norma dell'art. 389 cod. proc. civ. prescinde da ogni valutazione soggettiva circa il contegno dell'"accipiens", sicché, per il semplice fatto che una sentenza esecutiva sia stata riformata all'esito del giudizio di cassazione, colui che abbia adempiuto una prestazione successivamente risultata non dovuta ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma versata comprensiva degli interessi legali a partire dal giorno del pagamento.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5391 del 05/03/2013