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Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5308 del 04/03/2013

Produzione di documenti nuovi - Accettazione di controparte - Rilevanza - Limiti e condizioni.

Nel rgime dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la produzione di documenti nuovi in appello non si ha per accettata dalla controparte solo perché essa non ne abbia immediatamente eccepito la tardività, salvi gli effetti della sua eventuale acquiescenza al provvedimento col quale il giudice d'appello abbia ammesso la produzione tardiva.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5308 del 04/03/2013