Skip to main content

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012

Presupposto - Erronea dichiarazione di contumacia - Effetti - Esistenza di un concreto pregiudizio della parte - Necessità.

L'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia in concreto pregiudicato il diritto di difesa, come avviene nel caso in cui la parte erroneamente dichiarata contumace abbia sollevato delle eccezioni comuni a quelle degli altri convenuti, le quali siano state prese in esame e disattese dal giudice.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012