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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3690 del 09/03/2012

Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione - Convocazione delle parti in camera di consiglio - Conseguenze - Mera irregolarità - Conversione dei modi di trattazione della causa - Presupposti - Accordo delle parti - Discussione in udienza pubblica - Legittimità - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione avverso la decisione di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, la convocazione delle parti in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, secondo la regola generale dei giudizi di cassazione, costituisce mera irregolarità, la quale non impedisce il raggiungimento dello scopo della discussione in udienza pubblica ove, con l'accordo delle parti, sia disposta una conversione dei modi di trattazione della causa, così assicurando alle stesse il rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, senza pregiudizi per i loro diritti di azione e difesa.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3690 del 09/03/2012