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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6748 del 31/03/2005

Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Legittimità.

In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art.327, primo comma, cod. proc. civ., che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art.155, secondo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni , ai sensi del combinato disposto dell'art.155, primo comma, stesso codice e 1, primo comma, legge n.742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, giusta il disposto dell'art. 155, terzo comma, cod. proc. civ., esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6748 del 31/03/2005