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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6729 del 30/03/2005

Requisiti - In relazione ad ordinanza resa ex art.186 quater cod. proc. civ.

La parte in favore della quale sia stata pronunciata - in accoglimento parziale dell'originaria domanda - ordinanza ex art.186 quater cod. proc. civ. (a mente del quale "se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza stessa acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza"), nel "non opporsi" alla declaratoria di estinzione del processo (ovvero, all'estremo, sollecitando essa stessa una tale dichiarazione), persegue, all'evidenza, lo scopo di far sì che l'ordinanza acquisti, appunto, l'efficacia della sentenza impugnabile ai fini della proposizione del gravame del caso, sicché il suo comportamento non è idoneo ad integrare gli estremi dell'acquiescenza tacita all'ordinanza "de qua" (attesa, da un canto, la non impugnabilità autonoma del detto provvedimento se non dal momento dell' "acquisto dell'efficacia di sentenza impugnabile", dall'altro la attribuzione della facoltà di rinuncia alla pronuncia della sentenza alla sola parte intimata, e non anche a quella che tale ordinanza anticipatoria abbia richiesto).

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6729 del 30/03/2005