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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - certalex - Procedimento disciplinare notarile - Sentenza - Termine annuale di impugnazione, ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Decorrenza del t

notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare - certalex - Sentenza - Termine annuale di impugnazione, ex art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Decorrenza del termine dalla pubblicazione della sentenza - Mancata previsione del decorso dall'avviso di comunicazione o dalla notifica della sentenza - Dubbi di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010

Va incluso ogni profilo di contrasto fra gli articoli 3 e 24 Cost. e la norma di cui all'art. 327 cod. proc. civ., applicabile anche in tema di procedimento disciplinare notarile, secondo cui il termine annuale di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, anzichè dall'avviso di comunicazione o dalla notifica della stessa. Deve infatti ritenersi che - anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale - una diversa disciplina del termini in argomento sconvolgerebbe il sistema delle impugnazioni nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicchè lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio" a norma dell'art. 133 cod. proc. civ.. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010